Il condominio può vietarti di usare il tetto o la terrazza per installare pannelli fotovoltaici?
La guida per difendere i tuoi diritti.
Hai intenzione di risparmiare sulle bollette della luce e del riscaldamento dotandoti di un impianto di energia rinnovabile.
Poiché vivi in un palazzo ad “alta litigiosità” ti poni subito la domanda:
* posso installare pannelli solari nel condominio senza il consenso dell’assemblea?
* Quali sono le autorizzazioni da richiedere?
* È necessario fornire una comunicazione preventiva all’amministratore?
Qui di seguito cercheremo di indicarti quali sono le regole e i limiti previsti dall’articolo 1122 bis del Codice civile e dalla Cassazione.
Ma procediamo per gradi.
* Ci vuole l’autorizzazione del condominio per i pannelli fotovoltaici?
Un singolo condomino può ora installare pannelli solari sulle parti comuni dell’edificio a servizio della propria abitazione senza richiedere l’approvazione dell’assemblea condominiale, salvo diversamente previsto dal regolamento di condominio (che, a tal fine, deve però essere stato approvato all’unanimità).
Tale diritto è sancito dall’articolo 1122 bis del codice civile.
Tale norma testualmente stabilisce che:«È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».
Tuttavia, il condomino che procede ai lavori deve prima comunicare all’amministratore le modalità precise di realizzazione degli stessi.
Tali dettagli saranno successivamente esaminati dall’assemblea, convocata appositamente per valutare il progetto.
Durante la riunione, l’assemblea, a maggioranza degli intervenuti portatori di almeno due terzi del valore dell’edificio, avrà la possibilità di prescrivere soluzioni alternative e disciplinare l’uso del lastrico solare o delle altre parti comuni nel caso in cui la medesima richiesta sia presentata da più condomini (e ciò al fine di ripartire lo spazio disponibile in base ai millesimi e all’esposizione solare).
Sempre l’assemblea ha il diritto di subordinare la posa dei pannelli al versamento di idonea garanzia per eventuali danni semmai arrecati alle parti comuni.
* Cosa dice la Cassazione sull’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto?
La Corte di Cassazione con sentenza 1337/2023 ha stabilito il principio per cui il singolo condomino può procedere all’installazione sulle parti comuni di un proprio impianto fotovoltaico senza il benestare dell’assemblea quando l’impianto non comporti modifica degli spazi comuni.
Inoltre, installazione deve avvenire nel rispetto:
– della destinazione delle cose comuni (pertanto non è possibile installare i pannelli nell’area destinata al verde, al gioco, al parcheggio);
– della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino (non è quindi possibile occupare tutto lo spazio o gran parte di esso);
– del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali;
– della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
* L’assemblea può opporsi all’installazione dei pannelli fotovoltaici?
L’assemblea condominiale può esprimere un parere contrario al progetto di installazione di un impianto fotovoltaico presentato da un condomino, suggerendo la presentazione di un progetto alternativo che rispetti le condizioni precedentemente menzionate.
Tuttavia, non ha il potere di vietare completamente l’installazione.
L’obbligo principale del condomino che propone l’installazione è, infatti, soltanto quello di informare l’amministratore nel caso in cui il progetto preveda modifiche alle parti comuni.
Né deve attendere l’assenso assembleare.
Come sopra detto, in base all’articolo 1122 bis del Codice civile, l’unica prerogativa dell’assemblea è quella di proporre modifiche al progetto, non di proibirlo.
Pertanto, un voto contrario dell’assemblea non avrebbe alcun valore legale.