È legale sradicare alberi in condominio senza consenso dell’unanimità? Quando è vietato l’abbattimento degli alberi in un condominio?
L’abbattimento di alberi all’interno di un condominio, attività questa che implica la distruzione di beni comuni, è considerato una innovazione vietata ai sensi dell’articolo 1121 del Codice civile.
Di conseguenza, per procedere a tale azione è necessario il consenso unanime di tutti i condomini, come sottolineato da una sentenza illuminante del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 21 gennaio 2024.
Cosa succede se invece tale decisione viene presa a semplice maggioranza?
Entro quanto tempo i condomini dissenzienti devono agire per impedire che la pianta venga tolta?
Vediamo cosa dice la legge sulle maggioranze per l’abbattimento di alberi in condominio e quando questo si può considerare vietato.
Cosa dice la legge sugli alberi in condominio
Non esiste una specifica norma che disciplina l’abbattimento degli alberi in condominio.
Tuttavia, diverse disposizioni legislative e regolamentari concorrono a disciplinare la materia:
* Codice civile: stabilisce che i beni condominiali non possono essere oggetto di innovazioni, se non con il consenso di almeno due terzi dei condomini aventi diritto a voto e di almeno la metà del valore dell’immobile (art. 1136 c.c.).
L’abbattimento di un albero, in quanto modifica sostanziale dello stato dei luoghi, può essere considerato un’innovazione;
* regolamento condominiale: può stabilire norme specifiche per l’abbattimento degli alberi, ad esempio prevedendo la necessità di un’autorizzazione preventiva dell’assemblea o di una maggioranza qualificata per la delibera;
* norme comunali e paesaggistiche: possono contenere disposizioni che limitano o vietano l’abbattimento degli alberi, soprattutto se si trovano in zone vincolate o se si tratta di specie protette.
Il caso degli alberi di alto fusto
Il caso deciso dalla sentenza in commento è emerso quando un condomino ha impugnato le delibere di assemblea che autorizzavano, con la sola maggioranza, l’abbattimento di quarantuno alberi ad alto fusto. Il ricorrente sosteneva che tale decisione costituiva un’innovazione non approvata all’unanimità, richiedendo pertanto che le delibere fossero dichiarate nulle. In difesa, il condominio ha contestato queste affermazioni, ma senza successo.
Il giudice ha accolto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando le delibere nulle per mancanza del consenso unanime necessario.
La maggioranza per il taglio degli alberi condominiali
Questa interpretazione che richiede l’unanimità per l’abbattimento degli alberi è rafforzata dalla giurisprudenza passata, che valorizza la presenza di tali piante nei cortili condominiali come una componente estetica che contribuisce a dare valore commerciale all’immobile e a migliorare la qualità della vita dei residenti (Cass. n. 3666/1994).
Ciò sempreché il taglio non sia imposto da ragioni di sicurezza o per la difesa statica dell’edificio, nel qual caso la semplice maggioranza sarebbe sufficiente: in particolare andrà raggiunto il 50%+1 dei presenti che rappresentino almeno 500 millesimi.
Tuttavia, si potrebbe anche ritenere che l’abbattimento dell’albero che minacci di cadere e procurare danni rientri tra i poteri che l’amministratore, in situazioni di urgenza e necessità, può esercitare senza autorizzazione assembleare.
Un altro esempio in cui il taglio dell’albero potrebbe essere autorizzato a maggioranza è quando le radici possano danneggiare le tubature o l’asfalto.
Altra situazione ricorrente è quando l’altezza della pianta potrebbe agevolare l’ingresso dei ladri per chi vive al primo piano.
Quest’ultimo condomino potrebbe addirittura rivolgersi al giudice affinché autorizzi l’abbattimento della pianta.
L’abbattimento, pertanto, deve essere considerato solo come extrema ratio e non come una prassi accettabile senza rigorosi controlli e l’accordo di tutti i condomini.
Nel caso di specie i verbali d’assemblea non chiarivano se l’abbattimento era finalizzato al miglioramento, all’uso più comodo o, ancora, al maggior rendimento delle cose comuni. Si trattava, invece, di innovazioni per le quali è richiesta l’unanimità dei consensi. Inoltre, l’abbattimento non era determinato da pericoli di cedimento volti ad evitare rischi per l’incolumità delle persone o danni a cose. Infine, non vi era alcuna perizia a comprova della pericolosità degli alberi tale da giustificarne l’abbattimento integrale.
Quando l’abbattimento di un albero in condominio è vietato?
Se non ricorrono le specifiche esigenze di sicurezza, la delibera che approva l’abbattimento anche di un solo albero condominiale è annullabile se presa a maggioranza. L’annullabilità implica che debba essere impugnata entro non oltre 30 giorni, che decorrono:
* dalla delibera stessa per chi era presente ma ha votato contro o si è astenuto;
* dalla comunicazione del verbale dell’assemblea per chi invece era assente.
Prima della causa bisogna tentare la mediazione dinanzi a un organismo privato. Solo in caso di esito negativo della stessa, si può poi procedere dinanzi al giudice.