È valida la deliberazione con cui l’assemblea condominiale decide per la rimozione dell’impianto privato di videosorveglianza?
Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio. Quando si procede all’installazione di un impianto privato, invece, non occorre ottenere alcun consenso: è sufficiente avvisare l’amministratore, ma solo se si decide di ancorare i dispositivi alle parti comuni. Ciò premesso, con il presente articolo risponderemo al seguente quesito: l’assemblea può ordinare la rimozione delle videocamere private?
In buona sostanza, si tratta di comprendere se è valida la deliberazione con cui l’assemblea condominiale decide per la rimozione dell’impianto privato di videosorveglianza, ad esempio perché posizionato in modo da riprendere anche porzioni di parti condominiali. Approfondiamo l’argomento.
Telecamere private in condominio: quando sono legali?
Le telecamere private in condominio sono legali, purché riprendano esclusivamente le parti di proprietà privata di colui che le ha installate.
Le telecamere private possono essere ancorate alle parti comuni – ad esempio alle pareti del pianerottolo – purché ne sia data comunicazione all’amministratore e l’installazione non comporti modificazione d’uso dell’area, non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso né pregiudichi il decoro architettonico dell’edificio.
Per l’installazione delle telecamere private non occorre alcuna autorizzazione, né dell’amministratore né dell’assemblea.
L’assemblea può ordinare la rimozione delle telecamere private?
L’assemblea può ordinare la rimozione delle telecamere private qualora non rispettino le regole appena indicate, e cioè se:
* inquadrano una parte comune dell’edificio o anche una porzione di essa;
* sono fissate a un bene condominiale danneggiandolo oppure ledendo il decoro architettonico.
Se invece le telecamere private riprendono la proprietà esclusiva altrui, la legittimazione ad agire per ottenerne la rimozione spetta al singolo condomino la cui riservatezza è stata lesa.
Secondo la giurisprudenza (Trib. Catania, 13 agosto 2025, n. 4262), non è possibile ordinare la rimozione delle videocamere private che, per tipologia costruttiva, possono essere impostate per avere una capacita di inquadratura più ampia, che consente potenzialmente di riprendere anche le aree comuni dell’edificio.
In altre parole, è legale la telecamera che potrebbe essere utilizzata per inquadrare anche le parti comuni del fabbricato ma che, per come è utilizzata, si limita a riprendere solamente la proprietà privata di colui che l’ha installata.
Ciò vale soprattutto se il modello di telecamera non è motorizzato ed è quindi orientabile solo manualmente, in modo che la direzione e/o il puntamento delle videocamere non può essere modificato in modo nascosto da chi se ne avvale.
Cosa fare se la delibera ordina la rimozione delle telecamere private?
La deliberazione assembleare che ordina la rimozione delle telecamere private legittimamente installate è nulla, in quanto tenta di incidere sul diritto individuale del singolo proprietario, esorbitando pertanto dalle proprie attribuzioni.
Ciò significa che la decisione può essere impugnata da chiunque ne abbia interesse, senza limiti di tempo.
La deliberazione assembleare che dispone la rimozione delle telecamere private illegittimamente installate è invece valida; il condomino dissenziente, assente o astenuto può però impugnarla per vizi formali, ad esempio per non essere stato convocato regolarmente oppure per mancanza del necessario quorum.
L’amministratore può ordinare la rimozione delle telecamere private?
Contro le telecamere private che violano le regole sulla riservatezza condominiale oppure sull’utilizzo dei beni comuni può agire direttamente l’amministratore senza attendere la deliberazione dell’assemblea.
L’amministratore condominiale, infatti, in quanto custode dell’edificio, può sempre agire a tutela degli interessi collettivi, anche in modo autonomo.
La decisione dell’amministratore può essere contestata in assemblea oppure facendo ricorso all’autorità giudiziaria nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge per l’impugnazione della deliberazione invalida (art. 1133 cod. civ.).